Articolo 1
(Costituzione, denominazione, simbolo e sede)
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Il Movimento politico “Patrioti d’Italia – Innanzitutto” è costituito da tutti i Cittadini della Repubblica e dalle Donne e dagli Uomini in Uniforme, sia in servizio che in congedo, che si riconoscono nei comuni valori, per abbattere il regime dittatoriale che si è instaurato in Italia, con parlamenti e governi abusivi e illegittimi, che costantemente, in collusione con le mafie, da cui ricevono denaro e voti, violano i principi fondamentali della Carta Costituzionale, emanando decreti liberticidi.
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Il Movimento si costituisce perché le Donne e gli Uomini si trovano oggi sprovvisti di una efficace tutela dei loro doveri e dei loro diritti e sono alla ricerca della giustizia sociale, dell’equità e del rispetto della loro dignità.
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Il suo obiettivo primario è il rispetto della dignità dell’uomo, posto al centro di ogni contesto di riferimento, soggetto di diritti naturali inalienabili, di cui alla Carta dei Diritti Universali dell’uomo.
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Il Movimento “Patrioti d’Italia – Innanzitutto” ha come obiettivo precipuo il perseguimento di fini improntati al concetto più ampio di pace, di giustizia e solidarietà sociale, di tutela dei diritti civili e dei doveri istituzionali e morali, contro qualsivoglia sopruso, da chiunque perpetrato.
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La Patria Italia è una fantastica realtà a vocazione universale, Paese della Pace, Centro della Cristianità, e non può far parte di alleanze belliche ed operare in organizzazioni senza regole democratiche.
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Il suo simbolo è rappresentato dall’Italia suddivisa in sei Stati Confederati, Padania, Repubblica Serenissima, Etruria, Partenopea, Sardegna e Sicilia, sormontata dalla scritta “Patrioti d’Italia”, in colore bianco, e sotto la scritta “Innanzitutto”, avvolto nella bandiera tricolore, il tutto immerso nel colore azzurro del mare di Lampedusa.
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Il Movimento ha la sua sede nazionale in Roma.
Articolo 2
(Definizione)
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Il Movimento è l’organizzazione degli Uomini, che, indipendentemente da ogni convinzione politica e ideologica, fede religiosa o appartenenza a gruppo etnico, in applicazione dei principi del presente statuto, considera la libertà e la democrazia fondamenti dell’attività di ogni essere umano ed opera affinché tali principi siano diffusi in ogni strato sociale.
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Il Movimento ha come scopo precipuo quello di indicare, soprattutto ai giovani, i principi su cui si basa l’Alta Politica per la più corretta gestione delle risorse pubbliche e private.
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Sulla base di tali principi e valori, è compito primario del Movimento procedere alla formazione politica delle nuove generazioni.
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Il Movimento opera costantemente per salvaguardare e sviluppare la coesione e la compattezza del popolo italiano intorno ai valori comuni di libertà e di democrazia partecipata.
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Il Movimento auspica che i Movimenti e le Associazioni, Italiane e straniere, che perseguono i medesimi fini ed obiettivi, indichino un proprio rappresentante per il suo inserimento nel Comitato di Coordinamento Nazionale e Internazionale, al fine di promuovere le attività e le iniziative comuni sui territori.
Articolo 3
(Riunioni dei soci)
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I soci possono partecipare liberamente alle riunioni pubbliche del Movimento
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Le riunioni sono indette dal Movimento e dai suoi organi periferici.
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Previo avviso, alle riunioni possono partecipare esperti e consulenti, indicati dal Movimento.
Articolo 4
(Finalità e compiti)
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Il Movimento per il raggiungimento delle proprie specifiche finalità, sviluppa, in concreto, un’azione volta a:
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stimolare il dibattito e la partecipazione dei cittadini intorno ai problemi delle rispettive aree di residenza, di lavoro e di domicilio sui temi della tutela dell’ambiente, della sicurezza sociale, del lavoro e della legalità;
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coordinare le relative iniziative adoperandosi per la ricerca di soluzioni unitarie, al fine di rendere più sicuri e vivibili i territori in cui si vive e si opera;
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studiare e promuovere provvedimenti, atti a risolvere in particolare problemi inerenti il recupero ambientale sotto l’aspetto igienico-sanitario, l’urbanizzazione, la cultura, la sicurezza e la pacifica convivenza;
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individuare e denunciare sacche di illegalità, che compromettono la sicurezza dei cittadini;
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svolgere una penetrante attività informativa ed educativa, tale da portare ogni cittadino ad amare il proprio territorio, al fine di difenderlo da qualsiasi offesa;
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concorrere a realizzare la figura del “nuovo cittadino del mondo”, capace di compenetrarsi nei problemi comuni e nei valori morali condivisi;
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svolgere assistenza morale, culturale ed economica a favore delle persone meno abbienti e delle famiglie più bisognose;
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realizzare iniziative culturali che contribuiscano a migliorare la percezione delle condizioni di sicurezza, legalità e giustizia in Europa e nel mondo;
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esaltare nella società nazionale e internazionale la tensione verso forme di sviluppo e di progresso, anche per la ricerca di nuove tecnologie e fonti energetiche, in termini di democrazia e di solidarietà;
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concorrere a sviluppare nel mondo le attività di volontariato;
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avviare il dibattito per la ricerca di soluzioni socio-politiche per la realizzazione di un mondo nuovo, che abbia i necessari strumenti per debellare la fame nel mondo, la mancanza d’acqua, la crescente penuria di energie, l’inquinamento, la desertificazione, il sottosviluppo, il terrorismo, l’odio razziale e religioso;
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favorire il diritto di cittadinanza agli Italiani nella società dell’informazione, al fine di contrastare ed abbattere il digitale devide culturale con particolare riguardo alla fascia di popolazione over 50.
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Compito primario del Movimento è dare speranza alla gente comune in una giusta società che permette ad ognuno di:
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trovare un lavoro remunerato con un salario che gli permetta di vivere dignitosamente;
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non sentirsi un peso per la società solo perché ci si è ammalati;
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aiutare le imprese, soprattutto le microimprese con un massimo di 20 dipendenti, garantendo lavoro e attività produttiva;
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avere per ogni bambino una buona istruzione;
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sentirsi al sicuro dalla minaccia criminale e terroristica;
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avere aria pulita;
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avere acqua potabile;
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avere tempo da trascorrere con i propri figli;
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da vecchi, andare in pensione con dignità e rispetto.
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Tra i compiti e le finalità del Movimento vi è pure la tutela di interessi diffusi degli associati e della collettività, quali quelli legati all’ambiente, all’economia e al sistema bancario nonché quelli riferibili alla tutela della salute e del benessere dei cittadini.
Articolo 5
(Alta Politica)
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Per Alta Politica si intende la nobile arte di governare lo Stato e le sue libere Istituzioni, con gli strumenti più moderni e funzionali che la scienza pone a disposizione in ogni campo dell’economia, della giustizia sociale, della difesa e sicurezza interna e internazionale.
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Ogni cittadino, sin dalla sua formazione scolastica, deve essere educato ai principi e valori dell’Alta Politica, che deve basarsi:
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sul rispetto del popolo, delle sue sane tradizioni e convinzioni;
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sul rispetto dei principi di una vera democrazia partecipata;
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sul rispetto dei diritti di tutti gli esseri viventi;
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sul pieno rispetto del programma politico proposto agli elettori, che deve prevedere progetti che possono essere realizzati in relazione alle reali condizioni economiche dello Stato;
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sul divieto assoluto di ingannare, soprattutto in campagna elettorale, il popolo con false promesse e con progetti che non hanno alcuna possibilità di essere realizzati;
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sul divieto assoluto di procacciarsi i voti in dispregio di qualsiasi regola morale;
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sul divieto assoluto di colludere con il crimine organizzato e con il mondi imprenditoriale che è solito corrompere per acquisire beni e servizi;
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sul divieto assoluto di nascondere qualsiasi verità, anche se ciò dovesse costare la propria carriera politica;
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sul divieto assoluto di esibizionismi e personalismi, che offendono la democrazia popolare, alla quale ogni cittadino deve partecipare nei modi e mezzi leciti;
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sul divieto assoluto del nepotismo e dei favoritismi di ogni genere;
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sul divieto assoluto di predisporre appalti pubblici con bandi di gara orientati a favorire imprese private.
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Il cittadino che sceglie di svolgere Alta politica deve:
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essere espressione della società civile;
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essere profondo conoscitore delle problematiche della società;
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essere conosciuto e apprezzato da più strati sociali;
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possedere carisma;
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avere profonda e variegata cultura;
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essersi distinto per il suo impegno costante contro l’attuale regime dei partiti, perché può proporsi chi per gli altrui si è speso, esponendosi ad ogni tipo di rappresaglia;
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essere una persona credibile ed affidabile;
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saper reggere il confronto con i propri avversari politici;
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avere forte capacità oratoria ed essere un trascinatore nei contatti con la gente e nei comizi in piazza;
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essere libero da ogni condizionamento e non ricattabile;
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essere convincente, persuasivo, forte e determinato contro la mafia e contro l’attuale sistema politico, ormai in odio alla gente;
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essere moralmente sano, inattaccabile, mai compromesso con i poteri forti.
Articolo 6
(Autonomia operativa)
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Movimento considera la sua organizzazione autonoma, libera e democratica.
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Movimento è autonomo dai partiti, dalle formazioni politiche, dal Governo e dalle varie Amministrazioni dello Stato, e si finanzia esclusivamente attraverso i contributi consentiti dalla legge.
Articolo 7
(Democrazia interna)
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Gli iscritti al Movimento, senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche, qualifica e ruolo, hanno pari dignità, opportunità e diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
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Gli iscritti concorrono alla formazione dei gruppi dirigenti valorizzando non le appartenenze, ma l’impegno e la capacità individuali. Partecipano altresì alla determinazione delle decisioni collettive e hanno diritto all’informazione su ogni attività del Movimento.
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Gli iscritti partecipano all’attività dell’Organizzazione, rendendone feconda e libera la vita democratica, contribuiscono alla vita del sodalizio attraverso le quote associative, e si attengono alle norme del presente Statuto.
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Gli iscritti improntano i loro comportamenti a lealtà e rispetto dei valori e delle finalità del Movimento. Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a svolgere il loro compito con piena lealtà, coscienza delle responsabilità che ne derivano, improntando la loro azione al rispetto dei deliberati degli organi statuari.
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Il dissenso è libero e riconosciuto e si manifesta all’interno dell’organizzazione attraverso adeguate forme di tutela.
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I rappresentanti designati o eletti su candidature di Movimento nei vari organismi, consigli e commissioni sostengono e attuano le politiche e gli indirizzi decisi dagli organismi statuari.
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Il Movimento considera l’unità e la democrazia interna valore e obiettivo strategico.
Articolo 8
(Politiche organizzative e quota femminile)
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Ciascuna struttura del Movimento deve sollecitare lo sviluppo del rapporto partecipativo dei soci, favorendo il coinvolgimento e l’aggregazione delle donne ai fini di una loro presenza adeguata e di un loro ruolo pieno.
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Gli organismi statutari ad ogni livello devono favorire la presenza di quadri femminili, con l’adozione di regolamenti interni contenenti disposizioni specifiche, garantendo, ove possibile, una quota minima del 33%.
Articolo 9
(Strumenti e mezzi operativi)
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Il Movimento persegue le proprie finalità avvalendosi di tutti gli strumenti consentiti dalla Costituzione, dalle leggi e regolamenti per il riconoscimento e la tutela dei soci e per la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità.
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Il Movimento svolge ogni iniziativa per opporre il veto al Governo e alle altre amministrazioni dello Stato su tutti i disegni di legge, decreti legge e legislativi e ad ogni disposizione regolamentare, che possano gravemente compromettere i doveri, i diritti dei Cittadini Italiani.
Articolo 10
(Uso del simbolo e del nome)
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La sigla e il simbolo del Movimento appartengono esclusivamente al Movimento e possono essere utilizzati solo dagli organi statutari in carica o da essi indicato.
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Si fa divieto dell’utilizzo delle email e dei domini legati al Movimento per usi e scopi personali.
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In caso di violazione della presente norma, il Presidente Nazionale procederà, in via cautelare, ad espellere con immediatezza i responsabili e a procedere nei loro confronti per le vie legali.
Articolo 11
(Norme generali)
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Il Movimento organizza la propria attività e realizza i propri scopi, ispirandosi ai principi della democrazia, rivendicando con determinazione il rispetto dei doveri, diritti e interessi dei soci, mai comunque violando i diritti della collettività.
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Ai fini delle elezioni, delle votazioni e della vita interna del Movimento si rinvia ai regolamenti approvati per lo svolgimento delle Assemblee.
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La riunione degli organismi previsti dal presente statuto viene decisa dalle rispettive Segreterie e convocata dai Segretari o dal Presidente Nazionale.
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Qualora un terzo dei membri dell’organismo chieda la sua convocazione i Segretari o il Presidente Nazionale hanno l’obbligo di convocarlo entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
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Qualora ciò non avvenga la richiesta va inoltrata al Direttivo Nazionale che convocherà l’organismo entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
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A seguito della richiesta di un terzo dei suoi membri la convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale deve essere effettuata entro i successivi 15 giorni.
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L’elettorato attivo e passivo può essere attribuito solo ai soggetti di cui all’art. 1 del presente Statuto ed in regola con il pagamento del contributo associativo del mese precedente.
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Tutte le cariche direttive sono elettive. Le vacanze negli organi direttivi, che si dovessero verificare tra un’Assemblea e l’altra, sono colmate con il primo dei non eletti della lista di appartenenza, risultante dal verbale redatto al termine dell’elezione dell’organo in cui si è venuta a creare la vacanza. Nel caso in cui ciò non dovesse risultare, si procede per cooptazione degli organi direttivi, fino ad un massimo del 20% con gli stessi criteri di rappresentatività utilizzati per le elezioni.
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Si procederà all’Assemblea straordinaria qualora le vacanze negli organici siano superiori al 50%. Se le vacanze sono comprese tra il 20% e il 50%, l’organismo si ridurrà proporzionalmente.
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Il componente degli organi previsti dallo Statuto è considerato decaduto se si assenta senza giustificato motivo per tre sedute consecutive e comunque dopo un anno di assenza anche se giustificata qualora trattasi di membro direttivo o di membro di Segretaria.
Articolo 12
(Categorie di soci)
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Il Movimento è costituito dai soci fondatori, effettivi, ordinari, sostenitori, in regola con il pagamento della quota associativa.
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I soci fondatori sono coloro che hanno costituito il Movimento. Essi contribuiscono costantemente con idee, progettualità e prestazioni volontarie ad elevare l’immagine e il prestigio di Movimento Italia, e si sono fatti carico delle spese per la registrazione degli atti iniziali dell’Associazione. A loro si applicano le modalità di iscrizione delle altre categorie di soci.
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I soci effettivi sono tutti coloro che si riconoscono nei principi e valori di questo Statuto, ai quali è richiesta la corresponsione della quota di iscrizione.
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I soci sostenitori sono tutti coloro che intendono sostenere l’azione sociale e di solidarietà del Movimento, ai quali è richiesta la quota di iscrizione secondo le modalità dei soci effettivi.
Articolo 13
(Tutela dei Soci)
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Il Movimento tutela:
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i doveri dei soci, in ogni sede, sia politica che amministrativa;
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i diritti dei soci, nelle forme previste dalla legge.
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Il Movimento si impegna a fornire consulenza ai propri iscritti, per tematiche di natura sindacale e ad implementare le idonee strategie di tutela, anche di natura giuridica.
Articolo 14
(Struttura organizzativa)
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Il Movimento si articola sul territorio in:
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Le segreterie provinciali nei capoluoghi di regione e nelle città metropolitane svolgono funzioni di segreteria regionale.
Articolo 15
(Sezione Locale)
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La Sezione locale è la struttura di base del Movimento. Prende il nome della località ove ha sede. Può essere costituita da almeno 10 iscritti.
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Nella località con meno di 10 iscritti si può procedere all’elezione di un rappresentante.
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La Sezione Locale assolve i seguenti compiti:
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organizza le riunioni della Sezione Locale;
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provvede all’azione di proselitismo, di informazione, propaganda e tesseramento nella località in cui opera;
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conduce, d’intesa con la Struttura Provinciale, le vertenze con gli enti e le amministrazioni locali nelle materie di competenza, soprattutto in materia di sicurezza, legalità, tutela dell’ambiente, sanità;
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vigila sul rispetto dei doveri e diritti dei soci;
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elegge la Segreteria della Sezione locale, organo esecutivo della Sezione;
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elegge i delegati per la elezione della Struttura Provinciale.
Articolo 16
(Struttura Provinciale)
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La Struttura provinciale rappresenta il Movimento nella provincia e attua le direttive nazionali in ambito provinciale. Elabora le strategie del Movimento a livello provinciale, cura la propaganda e il proselitismo, provvede alla tempestiva informazione, raccorda la propria azione con la struttura regionale e nazionale.
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Organi della Struttura Provinciale sono:
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Consiglio Direttivo Provinciale, organo deliberante;
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Segreteria Provinciale, organo esecutivo;
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Segretario Provinciale, rappresentante provinciale del Movimento Liberazione Italia.
Articolo 17
(Consiglio Direttivo Provinciale e i suoi compiti)
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Il Consiglio Direttivo Provinciale:
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stabilisce gli indirizzi cui dovrà attenersi l’attività futura;
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discute e vota i documenti da presentare al Consiglio Direttivo Regionale e Nazionale;
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elegge la Segreteria Provinciale, il Segretario provinciale e i delegati per l’elezione del Consiglio Direttivo Regionale;
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coordina l’attività delle Sezioni nel territorio di competenza.
Articolo 18
(Organi provinciali)
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Il Consiglio Direttivo Provinciale, la Segreteria e il Segretario della Struttura Provinciale hanno le medesime attribuzioni degli analoghi organi nazionali rapportate alla propria dimensione territoriale.
Articolo 19
(Struttura regionale)
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Le Segreterie provinciali nei capoluoghi di regione e nelle città metropolitane hanno compiti di carattere organizzativo, di coordinamento delle attività di studio, formazione, ricerca e approfondimento culturale.
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Rappresentano il Movimento nelle relazioni con le Istituzioni e gli Enti a competenza regionale.
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Svolgono attività di servizi e di consulenza per i soci.
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È chiamata a supportare le iniziative nei diversi campi delle Strutture Provinciali con una serie di servizi centralizzati.
Articolo 20
(Consiglio Direttivo regionale e suoi compiti)
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Il Consiglio Direttivo delle Segreterie provinciali nei capoluoghi di regione e nelle città metropolitane:
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esamina e discute le diverse attività del Movimento nella regione;
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esamina i documenti approvati dai Consigli Direttivi Provinciali;
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elegge la Segreteria e il Segretario, nonché i delegati per l’elezione del Consiglio Direttivo Nazionale.
Articolo 21
(Organi regionali)
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Il Consiglio Direttivo, la Segreteria e il Segretario hanno le medesime attribuzioni degli analoghi organi nazionali, rapportate alla propria dimensione territoriale.
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I Segretari Provinciali sono membri di diritto del Consiglio Direttivo a livello regionale.
Articolo 22
(Organi macroregionali)
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Gli organi macroregionali e le relative strutture operano con gli stessi compiti e modalità degli organi regionali.
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Essi operano nelle sei macroregioni Padania, Tre Venezie, Etruria, Partenope, Sicilia e Sardegna.
Articolo 23
(Struttura nazionale)
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Organi della Struttura Nazionale sono:
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L’Assemblea Nazionale;
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il Consiglio Direttivo Nazionale;
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la Segreteria Nazionale;
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il Presidente Nazionale;
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il Vice Presidente Nazionale;
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i Segretari Nazionali distinti per Settori;
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il Collegio dei Sindaci Revisori;
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il Collegio dei Probiviri.
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La Struttura nazionale comprende altresì, con compiti di consulenza tecnica e logistica, Comitati e/o Gruppi di Lavoro permanenti, Comitato di Redazione, Responsabile del sito del Movimento e quanti altri organi tecnici e logistici dovessero aggiungersi per soddisfare le più diverse esigenze.
Articolo 24
(Assemblea Nazionale – Compiti)
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Compiti dell’Assemblea Nazionale, che è costituita dai soci iscritti e dai Presidenti delle Associazioni, che hanno aderito al Comitato di Coordinamento Nazionale e Internazionale, sono:
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elaborare le linee di attività istituzionale del Movimento da far svolgere a tutte le strutture;
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eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori;
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eleggere il Collegio dei Probiviri;
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eleggere il Consiglio Direttivo Nazionale;
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eleggere la Segreteria Nazionale;
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eleggere i Segretari Nazionali distinti per Settori;
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eleggere il Presidente Nazionale del Movimento;
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eleggere il Vice Presidente Nazionale;
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approvare le modifiche dello Statuto.
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Compete solo all’Assemblea Nazionale l’eventuale deliberazione di scioglimento del Sodalizio.
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Tale decisione, per essere valida, deve essere presa a maggioranza qualificata di tre quarti dei voti rappresentati. In tale sede si delibererà anche sulla destinazione del patrimonio del Movimento.
Articolo 25
(Assemblea Nazionale – Composizione, convocazione e deliberazioni)
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L’Assemblea Nazionale è l’organo deliberante del Movimento e si riunisce ogni 3 anni per rinnovare le cariche in seno agli organi direttivi nazionali. Esso è convocato dal Presidente nazionale, sentita la Segreteria Nazionale, almeno 20 giorni prima ed ogni qual volta la sua convocazione sia richiesta in via straordinaria su richiesta formale di un terzo dei suoi membri, oppure congiuntamente dai Segretari generali quando sussiste un interesse comune. La richiesta di convocazione straordinaria deve contenere motivazione e argomenti da discutere.
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Il numero dei componenti è fissato nella misura di 1 (uno) ogni 30 soci per provincia, ed 1 (uno) in quelle realtà dove il numero complessivo dei soci è inferiore a 30.
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Il Congresso Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale in carica, che nomina un Segretario per il disbrigo degli atti congressuali.
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Le votazioni sono tutte palesi.
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Il verbale dell’assemblea è redatto dal Segretario nominato e controfirmato dal Presidente Nazionale, dopo la lettura all’assemblea.
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Le riunioni sono valide, in prima convocazione, se sono presenti almeno la metà più uno dei membri; in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei componenti presenti.
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Le decisioni sono prese a maggioranza del 50% più uno. In caso di parità vale il voto del Presidente Nazionale.
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Le deliberazioni adottate in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti al voto.
Articolo 26
(Deleghe)
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Il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale, i Segretari Nazionali, i componenti del Congresso Nazionale, del Consiglio Direttivo Nazionale, della Segreteria Nazionale, del Collegio dei Sindaci Revisori e dei Probiviri, possono farsi rappresentare con delega scritta.
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Ogni componente dei suddetti Organi non può avere più di una delega.
Articolo 27
(Consiglio Direttivo Nazionale)
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Il Consiglio Direttivo Nazionale è l’organo di direzione esecutiva del Movimento ed opera nell’ambito delle decisioni assunte dall’Assemblea Nazionale. Approva annualmente il bilancio preventivo ed il resoconto consuntivo. Assicura la direzione delle attività del Sodalizio e il rapporto con le strutture territoriali.
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Il Consiglio Direttivo Nazionale gestisce l’attività nazionale del Movimento per l’ordinaria amministrazione; rappresenta l’ente nelle relazioni in ogni attività e controversia sorte per la tutela e difesa dei doveri e diritti dei soci.
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Il Consiglio Direttivo Nazionale, a maggioranza dei presenti, può procedere alla attuazione di gestioni straordinarie provvisorie delle segreterie provinciali e regionali, quando siano in gioco gli interessi e l’immagine del Movimento o risulti carente o scarsamente produttiva l’azione dell’ente o in contrasto con le norme statutarie e programmatiche. La gestione straordinaria non può comunque durare più di un anno.
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Il Consiglio Direttivo Nazionale viene informato ed esamina le iniziative intraprese dalla Segreteria Nazionale, nel periodo intercorso fra un Consiglio Direttivo e l’altro.
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Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente Nazionale, dal Segretario Organizzativo, dal Segretario Operativo, dal Segretario Amministrativo, dai Segretari Regionali.
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Al Consiglio Direttivo Nazionale possono di volta in volta partecipare organi tecnici nelle materie di competenza.
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Spetta al Presidente Nazionale di norma una volta ogni sei mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti convocare il Consiglio Direttivo Nazionale.
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Le riunioni sono valide se sono presenti la metà più uno in prima convocazione e, qualsiasi sia il numero dei presenti in seconda convocazione.
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Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale possono avvenire anche in videoconferenza, consentendo a tutti i partecipanti di verbalizzare le proprie proposte.
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In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, i restanti componenti designano tra i soci altri componenti in sostituzione dei dimissionari.
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In caso di dimissioni o grave impedimento del Presidente Nazionale, il vice Presidente gestisce l’Associazione per l’ordinaria amministrazione. Convoca entro tre mesi il Consiglio Direttivo Nazionale per la nomina del nuovo Presidente, che reggerà il Movimento sino al successivo Congresso Nazionale straordinario.
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Il Consiglio Direttivo Nazionale è competente a giudicare sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Collegio dei Probiviri.
Articolo 28
(Segreteria Nazionale)
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La Segreteria Nazionale è composta dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente Nazionale, dal Segretario Politico, dal Segretario Nazionale per la Ricerca e lo Sviluppo, dal Segretario Nazionale Organizzativo, dal Segretario Operativo, dal Segretario Nazionale Amministrativo e dal Responsabile dell’Ufficio Stampa e delle Pubbliche Relazioni, quest’ultimo senza diritto di voto.
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La Segreteria Nazionale attua l’azione del Movimento, secondo le direttive dell’Assemblea Nazionale.
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Compete, altresì, alla Segreteria Nazionale assumere, in caso di necessità ed urgenza, deliberazioni di competenza del Direttivo Nazionale, a cui successivamente le presenterà per conoscenza.
Articolo 29
(Il Presidente Nazionale)
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Il Presidente Nazionale presiede i lavori della Segreteria Nazionale e ha la rappresentanza legale del Movimento, di fronte a terzi e in giudizio.
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Esplica tutte le attività demandate dalla Segreteria Nazionale, vigila sull’attività dell’intera Associazione, promuovendo le iniziative ritenute più utili per il raggiungimento degli obiettivi sociali e politici.
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Nomina provvisoriamente a livello Nazionale, nelle Macroregioni, Regioni, Province e localmente, in cui l’Associazione si sta sviluppando, i relativi Responsabili e Segretari.
Articolo 30
(Vice Presidente Nazionale)
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Sostituisce il Presidente nei casi previsti dal presente Statuto.
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Possono essere nominati più Vice Presidenti, con mansioni specifiche, di volta in volta deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
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In tal caso, risulta Vice Presidente Vicario il Vice Presidente designato dalla Segreteria Nazionale.
Art. 31
(Segretario Politico)
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Coordina tutte le attività politiche del Movimento, dirige la Scuola di Alta formazione politica, organizza seminari sulla diffusione della Carta Universale dell’Umanità sia in Italia che all’estero.
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È il Consigliere politico del Presidente Nazionale, con cui coordina tutte le attività del Movimento.
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Esprime pareri su ogni attività politica.
Art. 32
(Segretario Nazionale per la Ricerca e lo Sviluppo)
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Attende a tutte le funzioni e a tutte le attività che riguardano il futuro delle genti, in ogni parte del mondo.
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Organizza conferenze e seminari sulle società umane in evoluzione.
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Orienta le scelte per una completa emancipazione del genere umano, nel rispetto dei principi della dignità della persona.
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Esprime pareri sulla evoluzione nei vari campi di ricerca scientifica.
Art. 33
(Segretario Nazionale Amministrativo)
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Il Segretario amministrativo esercita tutte le funzioni di carattere amministrativo-contabile. Redige i bilanci e li sottopone al Collegio dei Sindaci Revisori che, dopo averli esaminati, li presenta alla Segreteria Nazionale per l’approvazione.
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Il Segretario amministrativo è nominato dal Presidente Nazionale del Movimento, previa delibera a maggioranza semplice della Segreteria Nazionale.
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È responsabile in primis del settore tesseramento dei soci e rende conto dei numeri raggiunti la Segreteria Nazionale.
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Partecipa alle riunioni della Segreteria nazionale, con diritto di voto.
Articolo 34
(Segretario Nazionale Organizzativo)
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Il Segretario Nazionale Organizzativo presiede all’organizzazione e al coordinamento delle strutture periferiche del Movimento nel campo organizzativo.
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Il Segretario Nazionale Organizzativo tiene i contatti con i Segretari Regionali per armonizzare l’organizzazione delle strutture periferiche e indirizzarle verso gli obiettivi di cui al presente Statuto.
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Collabora il Segretario Nazionale Amministrativo del settore tesseramento dei soci.
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È responsabile del sito del Movimento.
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Si avvale del Capo Ufficio Stampa e Pubbliche relazioni per la promozione delle diverse attività, di cui rende edotto tempestivamente il Presidente Nazionale.
Articolo 35
(Segretario Nazionale Operativo)
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Il Segretario Nazionale Operativo presiede alle attività operative e al coordinamento delle strutture periferiche nel campo operativo.
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Il Segretario Nazionale Operativo tiene i contatti con i Segretari Regionali per armonizzare le attività operative delle strutture periferiche e indirizzarle verso gli obiettivi di cui al presente Statuto.
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Organizza, d’intesa con i Segretari Regionali, riunioni, convegni e seminari per promuovere il programma politico del Movimento.
Articolo 36
(Contributi di solidarietà)
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Le somme introitate con i contributi dei soci e dei simpatizzanti sono ripartite, considerate le istanze prodotte, sulla base di criteri stabiliti dalla Segreteria Nazionale al fine di rendere omogeneo e armonico lo sviluppo delle strutture e delle attività nell’intero territorio nazionale.
Articolo 37
(Autonomia amministrativa, amministrazione e patrimonio)
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Il Presidente Nazionale e i Segretari delle strutture del Movimento a livello regionale e provinciale sono responsabili delle questioni legali ed amministrative.
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Le strutture del Movimento nazionale, regionale e provinciale sono amministrativamente e giuridicamente autonome nel rispetto delle linee deliberate dal Congresso Nazionale.
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Tutte le strutture sono obbligatoriamente tenute a presentare i bilanci consuntivi e preventivi annuali, i quali devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale entro il mese di aprile, al fine di ottenere il bilancio complessivo della organizzazione.
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Il Consiglio Direttivo Nazionale esercita controlli amministrativi sulle strutture regionali e territoriali circa la regolarità di gestione e in particolare:
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l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi entro il mese di marzo di ogni anno come stabilito dal presente statuto;
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la corrispondenza tra entrate e uscite al fine di evitare disavanzi con indebitamenti.
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Qualora dai controlli dovessero emergere violazioni amministrative, la Segreteria Nazionale assume i provvedimenti amministrativi necessari, ordinari e straordinari, al fine di ricondurre alla normalità la situazione.
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I bilanci delle varie istanze nazionali, regionali e provinciali del Movimento sono resi noti agli organismi e agli iscritti. I bilanci si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e devono essere presentati per l’approvazione ai rispettivi Direttivi entro il successivo 30 marzo.
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La mancata presentazione di bilanci che devono essere inviati alla struttura nazionale è sanzionata con la sospensione dei contributi di propria spettanza.
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I rapporti finanziari tra le strutture sono improntati al principio della reciproca solidarietà.
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Il patrimonio sociale di ogni istanza provinciale e regionale e di quella nazionale è costituito dai beni mobili e dai beni immobili opportunamente inventariati secondo i valori di acquisto, a cura delle rispettive Segreterie.
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La revoca dell’iscrizione al Movimento fa perdere ogni diritto sui beni e sul patrimonio del Sodalizio medesimo.
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Il Movimento Nazionale non è responsabile delle obbligazioni assunte dalle sue strutture dipendenti.
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Le prestazioni dei soci sono volontarie e non sono retribuite.
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Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede al rimborso delle spese per la partecipazione a riunioni, di rappresentanza e per attività comunque intraprese nell’interesse dell’Associazione, sostenute dai componenti degli organi statutari, a cui vengono inoltre riconosciuti gettoni di presenza.
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I rimborsi sono effettuati dal Presidente Nazionale e dal Segretario Amministrativo.
Articolo 38
(Patrimonio dell’Associazione e mezzi finanziari)
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Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni, dai titoli e dai valori di sua proprietà.
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Le entrate del Movimento sono costituite:
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quote associative annuali e versamenti volontari;
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eventuali contributi straordinari deliberati dalla Segreteria Nazionale;
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convenzioni con enti ed aziende;
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pubblicazioni e stampa di riviste;
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contributi di pubbliche amministrazioni, enti pubblici locali, istituti di credito, enti e società private;
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sovvenzioni, donazioni, lasciti di terzi ed associati.
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Il socio, che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale.
Articolo 39
(Obbligazioni e distribuzioni di utili)
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Il Movimento non risponde di obbligazioni o di situazioni debitorie instaurate dai singoli, ancorché componenti di organismi collegiali. Le obbligazioni arbitrariamente assunte ricadono su chi le ha prodotte.
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Il Movimento non risponde delle obbligazioni contratte dalle strutture periferiche, che rispondono in proprio per le obbligazioni assunte, compreso il conferimento di incarichi legali e di qualsiasi altra natura.
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Le cariche, gli incarichi, le funzioni svolte all’interno del Movimento, hanno carattere di volontarietà e sono totalmente prestate a titolo gratuito, salvo rimborsi spese per attività autorizzate dalle rispettive segreterie e gettoni di presenza previsti per i componenti degli organi statutari.
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E’ vietata, in ogni modo, e anche in forma indiretta, la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve di capitali, durante la vita dell’Associazione, salvo che la distribuzione o destinazione non avvenga a norma di legge.
Articolo 40
(Adeguamento dello Statuto)
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Ai sensi dell’art. 111, comma 4 – quinquies, del D.P.R. 22/12/1986, n° 917, il presente Statuto viene integrato, come disposto dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, con le seguenti norme:
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è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposti dalla legge;
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in caso di scioglimento dell’ente, per qualunque causa sia dovuto, è fatto obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra struttura con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l’organismo di controllo previsto dall’art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662;
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il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile né restituibile.
Articolo 41
(Collegio dei Probiviri)
Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, di cui due supplenti.
Compiti del Collegio sono:
provvedere all’istruttoria di ogni provvedimento disciplinare attivato su iniziativa di un organo dirigente o su segnalazione di un singolo iscritto;
decidere, sulla base delle risultanze dell’istruttoria stessa, l’adozione dei provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto; la decisione, anche se di archiviazione, deve essere motivata;
esprimere, a seguito di istanze che ne facciano richiesta, pareri su interpretazioni statutarie;
su richiesta scritta e motivata di un singolo iscritto o di un organismo, attiva controlli sulle procedure e sul carattere degli atti dei vari organismi e la loro rispondenza alle norme statutarie, al termine dei quali esprime un parere vincolante.
In relazione alle specifiche attività svolte, il Collegio dei Probiviri riferisce al Consiglio Direttivo Nazionale per le determinazioni di competenza.
Articolo 42
(Collegio dei Sindaci Revisori)
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Il Collegio dei Sindaci Revisori nel numero di tre effettivi, di cui un presidente, e due supplenti, effettua controlli sull’esattezza contabile dei bilanci e ne riferisce alla Segreteria nazionale per l’approvazione.
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I membri del Collegio dei Sindaci Revisori non possono rivestire cariche direttive o esecutive nell’Associazione e partecipano unicamente, senza diritto di voto, alle riunioni dell’organismo deliberante quando è in discussione il bilancio.
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Analoghi organi devono essere realizzati a livello Regionale e Provinciale.
Articolo 43
(Compiti del Collegio dei Sindaci Revisori)
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il Collegio sindacale ha una generale funzione di controllo sull’attività sociale.
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Il controllo contabile è attribuito allo stesso Collegio sindacale che si avvale di un revisore legale dei conti, iscritto nell’apposito registro (art. 2409 bis, cc comma 2).
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A norma dell’art. 13 del d.lgs. 39\2010, l’Assemblea, su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l’incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico.
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L’incarico ha la durata di tre esercizi e può essere revocato per giusta causa dall’Assemblea, tenendo conto che la legge precisa che non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione.
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I compiti del revisore sono inerenti alla revisione legale dei conti, che, in particolare:
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esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
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verificano nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
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A mente dell’art. 15 del citato d.lgs., il revisore legale risponde in solido con gli amministratori nei confronti del Movimento, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento ai suoi doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.
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Fra il revisore contabile e il Collegio sindacale rimane un dovere di informazione sulla base dell’art. 2409 septies, dispone che:” Il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti”.
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Il Collegio sindacale controlla l’amministrazione del Movimento, vigila sull’osservanza della legge, dell’Atto costitutivo e dello Statuto.
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I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo.
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Il Collegio può chiedere agli amministratori notizi sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati atti.
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I Sindaci assistono alle adunanze delle Assemblee e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.
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Il Collegio raccoglie le denunce di irregolarità di gestione presentate dai soci, che se rappresentano 1/20 dell’Assemblea, obbligano il Collegio ad indagare immediatamente e a convocare l’Assemblea.
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I Sindaci debbono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura del loro incarico. Essi sono responsabili:
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della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio;
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solidalmente con i responsabili del Movimento per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
Articolo 44
(Comitato Coordinamento Rete Legale)
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Il Comitato Coordinamento della Rete Legale è costituito a livello nazionale da un Coordinatore Nazionale, da un Vice Coordinatore e da un Segretario Organizzativo.
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Della Rete Legale possono far parte legali, di indiscusse qualità morali e privi d precedenti penali.
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La Rete Legale Nazionale si articola su Reti legali Regionali, Provinciali e Locali.
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I legali della Rete Legale, su richiesta della Segreteria Nazionale del Movimento o d’iniziativa, possono procedere alla tutela in ogni sede del Movimento e dei soci e simpatizzanti del Movimento medesimo.
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Se d’iniziativa, prima di procedere debbono chiedere l’autorizzazione alla Segreteria Nazionale del Movimento.
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Possono anche tutelare gli interessi diffusi di cui all’art. 4, comma 3, del presente Statuto.
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Il Coordinatore Nazionale predispone il “Regolamento della Rete Legale”, da sottoporre all’approvazione della Segreteria Nazionale.
Articolo 45
(Incompatibilità, ineleggibilità e decadenze)
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Hanno diritto al voto e sono eleggibili tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.
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Tutte le nomine alla Segreteria Nazionale e alle Segreterie territoriali divengono definitive solo se votate dal Consiglio Direttivo Nazionale e confermate in Assemblea Nazionale.
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La qualifica di socio si ottiene mediante domanda dell’interessato, previo pagamento della quota associativa annuale, che comunque viene accettata dalla Segreteria Nazionale, a suo insindacabile giudizio.
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L’iscrizione al Movimento non è compatibile con l’appartenenza ad associazioni segrete o palesi che pratichino principi contrari a quelli espressi dal presente Statuto o che, sotto qualsiasi forma, perseguano fini contrari a quelli del Movimento.
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La qualità di socio si perde se revocata, per dimissioni, morosità o per espulsione ai sensi delle norme di cui al presente Statuto. In questo ultimo caso l’aspirante non ha diritto alla restituzione dei contributi versati.
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La perdita della qualità di iscritto è causa di decadenza da cariche di qualunque specie eventualmente assunte nell’ambito dell’organizzazione o in enti controllati o partecipati dalla medesima.
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Chi non è in regola con le quote associative annuali del Movimento non ha diritto a partecipare o presenziare alle riunioni sociali, congressi e assemblee.
Articolo 46
(Disciplina degli iscritti – sanzioni disciplinari)
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È passabile di sanzioni disciplinari l’iscritto al Movimento il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia dei diritti di altri iscritti, risulti lesivo per l’organizzazione, configuri violazioni di principi e norme dello Statuto.
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Sono previste le seguenti sanzioni, che si applicano in ordine alla gravità della mancanza commessa:
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Tali sanzioni vengono irrogate:
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per sanzionare comportamenti in contrasto con i principi fondamentali, le disposizioni normative dello Statuto e del Regolamento e dei regolamenti approvati dai diversi organi statutari, nonché con le norme di lealtà e correttezza;
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a seguito della condanna definitiva per delitti dolosi, esclusi quelli di opinione.
Articolo 47
(Procedure disciplinari)
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L’attivazione della procedura disciplinare avviene sulla base di una segnalazione, scritta e motivata, a qualsiasi organismo dirigente ed esecutivo da parte di un iscritto.
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Detta segnalazione deve essere inviata, tempestivamente, al Collegio dei Probiviri.
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Il Presidente Nazionale investe dell’esame del fatto il Presidente del Collegio che designa, tra i suoi componenti, coloro che conducono l’istruttoria. Questi ultimi, ove ritengano la segnalazione palesemente infondata, possono chiedere al Collegio l’archiviazione del procedimento. L’eventuale decisione del Collegio in sede giudicante contraria all’archiviazione comporta la restituzione degli atti a chi ha condotto l’istruttoria con l’obbligo di acquisire ulteriori elementi sull’eventuale infrazione commessa.
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L’attività istruttoria su ogni segnalazione di illeciti disciplinari deve concludersi non oltre novanta giorni dal ricevimento della segnalazione e la decisione del Collegio deve essere adottata non oltre quarantacinque giorni successivi alla trasmissione della risultanza istruttoria.
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L’eventuale decisione di prolungamento dei termini previsti può essere assunta dal Collegio, con motivato provvedimento da comunicare agli interessanti, entro la scadenza dei termini stessi, per non più di una volta e solo qualora non sia stata adottata la sospensione cautelare.
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L’iscritto sottoposto ad addebito disciplinare deve, a cura del Collegio, essere immediatamente messo a conoscenza sia dei fatti che gli vengono addebitati sia degli elementi su cui essi si fondano.
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Il Collegio dei Probiviri adotta le decisioni di competenza a maggioranza semplice dei componenti.
Articolo 48
(Ricorso contro i provvedimenti disciplinari)
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E’ facoltà dell’iscritto colpito dai provvedimenti disciplinari presentare ricorso alla Segreteria Nazionale.
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In pendenza del ricorso è facoltà del Collegio dei Probiviri, che ha deciso in prima istanza sulla decisione adottata, accogliere il ricorso stesso.
Articolo 49
(Sospensione cautelare)
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In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali e comunque nei casi di procedimenti restrittivi della libertà della persona, con esclusione dei reati di opinione, la Segreteria Nazionale può sospendere cautelativamente l’iscritto dalla carica ricoperta o dall’esercizio delle facoltà di iscritto, per il tempo strettamente necessario all’inchiesta e alla decisione di prima istanza e all’esame dell’eventuale ricorso.
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La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.
Articolo 50
(Decadenza per indegnità)
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L’iscritto condannato per gravi delitti, o che comunque si renda moralmente indegno, è dichiarato decaduto dalla qualità di iscritto con pronuncia scritta della Segreteria Nazionale.
Articolo 51
(Gestione straordinaria)
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Nel caso di grave violazione dello Statuto, di mancato rispetto delle decisioni degli organi statutari, di violazione delle norme di ripartizione dei contributi da parte delle strutture Provinciali e Regionali, il Consiglio Direttivo Nazionale, a maggioranza dei due terzi dei presenti, può, con provvedimento motivato, decretare lo scioglimento di qualsiasi organo e la nomina di un commissario.
Articolo 52
(Commissario straordinario)
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Il Commissario, nominato ai sensi del precedente articolo, deve provvedere all’ordinaria gestione e a promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli organi democratici entro il termine fissato dalla Segreteria Nazionale che non può comunque superare i sei mesi.
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Quando non siano venute meno le cause che hanno determinato la nomina del Commissario Straordinario o non sia possibile provvedere alla ricostituzione degli organi democratici, il Commissario può chiedere una proroga del mandato che non potrà comunque essere prolungato oltre i tre mesi.
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Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all’art. 40 può essere nominato un Commissario “ad acta” per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.
Articolo 53
(Norma finale)
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Lo Statuto è da considerarsi vincolante dalla data della sua approvazione.
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